Tribunale di Brescia accoglie ricorso per discriminazione, immigrazione.biz, 02/02/2010

L’ordinanza del Comune di Trenzano prevedeva l’uso della lingua italiana durante le funzioni

E’ stata presentato dall’ASGI, dalla Fondazione Piccini per i diritti dell’Uomo ONLUS e dai rappresentanti degli immigrati della CGIL della provincia di Brescia, il ricorso che ha portato il Tribunale di Brescia ad annullare l’ordinanza del Sindaco del Comune di Trenzano (Bs) perché discriminatoria e che imponeva l’uso obbligatorio della lingua italiana nel corso di riunioni pubbliche. Per rincarare la dose, lo stesso comune sosteneva che ogni riunione pubblica o svolta in luoghi aperti al pubblico, doveva essere fatta in lingua italiana. Il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso sostenendo che “il libero uso della lingua di origine deve essere ricondotto al nucleo fondamentale dei diritti dell’individuo” inerente anche alla “piena libertà di espressione e di comunicazione”. Ugualmente, il giudice ha ribadito che nell’ordinanza comunale non vi è alcuna giustificazione all’uso pubblico esclusivo della lingua italiana che possa rispondere a criteri di ragionevolezza. 

Non è stato accolto invece la seconda richiesta che riguarda il preavviso di trenta giorni per la cerimonia di funzioni pubbliche o pratiche religiose aperte al pubblico fuori ai luoghi destinati al culto. Le associazioni ricorrenti infatti avevano sostenuto che sebbene tale disposizione sia applicabile formalmente a tutti i rappresentanti di confessioni religiose, e dunque abbia un carattere apparentemente neutro, essa introduce nei fatti e nei risultati una discriminazione a danno delle confessioni religiose non cattoliche, essendo la Chiesa cattolica l’unica confessione religiosa avente a disposizione sul territorio del Comune di Trenzano un luogo di culto. 

Il Tribunale di Brescia ha così proposto le sue motivazioni: “la circostanza che tale obbligo di preavviso si sovrapponga a quello previsto dal TULPS (pur dilatando considerevolmente il termine di preavviso con decisione della cui necessità o opportunità non può valutare questo Giudice) e si rivolga a tutte le pratiche religiose (di qualsiasi confessione) tenute fuori dai luoghi di culto, ad avviso dello scrivente esclude un effetto discriminatorio”. 

Nessun risarcimento avanzata dai proponenti dunque, sostenendo il mancato soddisfacimento del requisito probatorio a carico dei ricorrenti medesimi, e dunque escludendo la possibilità che venga disposto un risarcimento del danno per il solo fatto della lesione di un diritto umano fondamentale e della conseguente dignità dell’individuo, mentre ha condannato il Comune di Trenzano al pagamento delle spese legali e alle spese di pubblicazione dell’ordinanza giudiziaria nelle pagine di un quotidiano locale. 

Vedi la sentenza n. 71/2010 del 29 gennaio 2010 Tribunale di Brescia