Statuto

Art. 1 – E’ costituita una Associazione con la denominazione di “PROGETTO DIRITTI”.
L’Associazione non ha fini di lucro.
La sede dell’Associazione è in Roma, via Ettore Giovenale, 79. Essa ha la durata illimitata, è aconfessionale e apartitica.
Art. 2 – L’Associazione Progetto Diritti è un luogo di iniziativa, di ricerca e di discussione intorno ai temi dei diritti degli individui e delle formazioni sociali, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, degli immigrati, dei portatori di handicap, degli anziani, dei minori, delle donne, degli studenti, dei detenuti, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici, dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ed in genere dei soggetti maggiormente colpiti da discriminazioni ed emarginazioni sul piano economico e sociale.
L’Associazione persegue la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del territorio, del diritto alla salute, all’alloggio ed alla istruzione dei cittadini
Progetto Diritti intende contribuire ad uno sviluppo sociale basato su criteri di equità, attraverso la promozione della solidarietà umana e sociale e della cultura, favorendo la partecipazione dei cittadini allo sviluppo locale, anche mediante la promozione di iniziative imprenditoriali caratterizzate socialmente e 1’integrazione alla vita sociale ed economica della popolazione a rischio di marginalità.
Progetto Diritti intende promuovere la cooperazione e la solidarietà tra paesi ed aree sviluppati e paesi ed aree svantaggiati ed in via di sviluppo.
Art. 3 – L’Associazione Progetto Diritti persegue gli obiettivi di iniziativa e di ricerca sulle tematiche di cui all’art. 2, mediante attività politico-culturali ed iniziative, anche in collegamento con soggetti sociali già operanti sulle tematiche stesse, nonché costruendo punti di riferimento territoriali e settoriali per la divulgazione ed il riconoscimento dei diritti e per lo sviluppo delle comunità locali e della cooperazione tra i popoli.
L’Associazione si propone tra l’altro: di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari; di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività; di proporre interventi legislativi in ordine alle materie indicate nell’art. 2; di intervenire sulle predette materie per sollecitare l’attività di enti pubblici e privati; di promuovere campagne d’informazione, pubbliche manifestazioni, nonché campagne di sensibilizzazione della collettività e dei singoli cittadini circa i temi costituenti le proprie finalità, anche attraverso la creazione di sportelli informativi nel territorio e nei luoghi di lavoro; di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche; di promuovere progetti, anche cooordinati con altre associazioni o enti, in ordine alle attività necessarie per il perseguimento dei fini dell’associazione o, comunque, collegate, e di collaborare a progetti già avviati; di promuovere ed organizzare corsi di formazione anche professionale rivolti ad operatori che operano nel modo del lavoro, sul piano sindacale, nelle realtà territoriali, nei settori dell’emarginazione sociale, nel campo dei servizi e della Pubblica Amministrazione, nell’ambito della tutela dei consumatori, degli utenti, del diritto alla salute e della sicurezza, della tutela dell’ambiente e del territorio, della cooperazione internazionale, della promozione dell’impresa sociale e di agenzie di sviluppo locale.
L’Associazione intende promuovere e realizzare, nelle aree più svantaggiate e nei paesi in via di sviluppo, progetti e programmi di sviluppo umano e sociale, promuovere 1’impresa sociale ed agenzie di sviluppo locale per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto e per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della popolazione, promuovere la costituzione di reti locali di servizi, promuovere iniziative di cooperazione decentrata tra realtà, anche municipali e locali, italiane ed europee e paesi in via di sviluppo o aree svantaggiate.
L’Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse. L’associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale; a tal fine l’assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali degli iscritti, il cui ammontare è deliberato annualmente dall’Assemblea;
b) da contributi, elargizioni, lasciti, tessere d’utenza, donazioni ed atti di liberalità da parte di persone fisiche ed enti pubblici o privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell’Associazione e purché non in contrasto con la sua autonomia;
c> dai beni eventualmente acquisiti con le voci a) e b) e dal loro eventuale reddito.
Il patrimonio deve essere impiegato per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.
I Soci, che, per qualsiasi motivo, cessino di fare parte dell’Associazione o gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio, né alla ripetizione delle quote sociali.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Entro tre mesi dalla chiusura il Comitato Direttivo sottopone all’Associazione il bilancio consuntivo relativo all’esercizio concluso.
Art. 4 bis – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distinzione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS” che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connessa.
L’Associazione è obbligata a devolvere – in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa- il proprio patrimonio ad altre “ONLUS” o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 ed eventuali successive modifiche.