Il Consiglio dei Ministri vara un nuovo pacchetto sicurezza; www.meltingpot.org; 05/11/2010

Ancora devono diventare operative tutte le norme contenute all’interno dell’ultimo pacchetto sicurezza, quello annunciato nel maggio 2008 e definitivamente completato ed entrato in vigore nell’agosto 2009, ed il governo ha già pronto un nuovo pacchetto di norme in “materia di sicurezza”.

Si tratta di un decreto legge e di un disegno di legge che dovranno affrontare l’iter parlamentare di approvazione nel corso dei prossimi mesi.

Novità in materia di prostituzione
nel pacchetto di norme è contenuta anche la proposta del Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna che prevede il reato di prostiutuzione con un articolo, il numero 1 che recita come segue:
“Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro. Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta”.

Cittadini comunitari
Ma è in materia di allontanamento dei cittadini comunitari che il Ministro maroni cerca la nuova forzatura più dissonante. Per la verità il tentativo di introdurre norme più restrittive sulla libera circolazione UE viene da lontano ed è stato inaugurato nel 2007 con un decreto legge di emergenza varato dal Governo Prodi e dall’allora Ministro Giuliano Amato, ma poi decaduto perchè non approvato dal Parlamento. Successivamente il decreto legge n. 32 del 28 febbraio 2008 ed il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 erano intervenuti introducendo norme più restrittive dopo che le resistenze dell’Europa avavano cassato un decreto legislativo che affrontava proprio il tema dell’allontanamento dei cittadini UE.

Il nuovo provvedimento mira ad introdurre la possibilità di espulsione coatta non solo per quanti sono considerati pericolosi per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello stato, ma per chi, dopo aver esercitato il diritto alla libera circolazione, volendo trattenersi in Italia per un periodo superiore a tre mesi, non è in grado di dimostrare i requisiti previsti dal d. leg n. 30 del 6 febbraio 2007.
Si tratta in particolare del requisito del reddito.
Sulla questione si è più volte espressa la Commissione Europea, in particolare con un Non è un caso che, il [rapporto della Commissione->14702″ class=”spip_out”>rapporto della stessa in merito all’applicazione della Direttiva 38/2004 si esprimesse in manera perentoria sul tema, ribadendo i principi enunciati nella Direttiva 38/2004 recepita (non sufficientemente) dagli stati (in Italia con il D.lgs 30).

Ricordava la Commissione che “la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell’obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante”.

Inoltre, lo stesso rapporto ribadiva che “l’articolo 8, paragrafo 4 – della direttiva – vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle “risorse sufficienti”, al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi e … le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.”

L’inadempimento all’iscrizione anagrafica, per certificare il diritto di soggiorno oltre i 3 mesi, non può, secondo la direttiva UE, essere in ognio caso sanzionato in maniera non proporzionata e discriminatoria.

Ancora, l’art 27 della direttiva 38 prevede che gli Stati membri possano limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ma che tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
Sempre l’art 27 prosegue nel precisare che “i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati”.
“Perfino la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.”

E’ evidente come, il nuovo provvedimento annunciato dall’esecutivo si ponga in contrasto con tali principi.

Novità sui rinnovi dei permessi di soggionro
Ancora devono diventare operative le norme relative all’accordo di integrazione ed alla tassazione sul rilascio ed il rinno vo dei permessi di soggiorno che il governo annuncia di voler demandare le procedure agli enti locali.
In realtà non si tratta di una novità visto che ormai da molti anni è in corso una sperimentazione in tal senso che mai purtroppo si è tradotta in un sistema compiuto.
Le moltissime complicazioni connesse al sistema telematico gestito da Poste Italiane ed insieme il funzionamento degli uffici immigrazione delle questure hanno da tempo fatto emergere l’esigenza di cambiare rotta per quel che riguarda le procedure amministrative legate agli adempimenti in materia di diritto e soggiorno dei cittadini stranieri.
Non vi è dubbio della positività di una previsione nel senso di affidare ai comuni le procedure. Il problema sarà invece comprendere quali mezzi verranno affidati agli enti locali e quale ruolo dovranno ricoprire gli stessi operatori dei Comuni.