Validità dei permessi raddoppiata per evitare che i disoccupati diventino irregolari. Palazzo Madama approva la riforma del governo, ora il testo passa alla Camera Roma – 31 maggio 2012 – Più tempo agli immigrati disoccupati per cercare un nuovo lavoro.

fonte: stranieriinitalia.it

 

Validità dei permessi raddoppiata per evitare che i disoccupati diventino irregolari. Palazzo Madama approva la riforma del governo, ora il testo passa alla Camera

Roma – 31 maggio 2012 – Più tempo agli  immigrati disoccupati per cercare un nuovo lavoro. Un salvagente per chi rischia, a causa della crisi economica, di perdere il permesso di soggiorno e diventare irregolare.

Tra ieri sera e stamattina, il governo ha incassato in Senato la fiducia sui quattro maxiemendamenti al disegno legge di riforma del mercato del lavoro. Il testo, a parte piccole limature, è quello approvato dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama, compreso l’unico articolo dedicato espressamente ai lavoratori stranieri.

Questo prevede che chi ha perso il lavoro possa rimanere iscritto alle liste di collocamento, e quindi avere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, almeno per un anno (oggi il limite è di sei mesi) e comunque per tutta la durata di eventuali ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione. Scaduto questo periodo, potrà rimanere in Italia solo chi dimostra di avere un reddito sufficiente a mantenersi, calcolo in cui andrà considerato anche il reddito complessivo dei familiari conviventi.

Dopo aver votato la fiducia, oggi pomeriggio il Senato procederà all’approvazione del disegno di legge. Poi il testo passerà alla Camera dei Deputati.

Ecco il testo approvato dal Senato:

“All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera  b)”

Elvio Pasca