Aggravante di irregolarità: la Corte Costituzionale non entra nel merito, asgi.it, 01/03/2010

La Corte Costituzionale non si pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma che ha introdotto l’aggravante dell’irregolarità (Ordinanza n. 66/2010)

 
Così come già avvenuto con un’analoga ordinanza del mese di ottobre 2009, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 66 pronunciata il 24 febbraio scorso, ha  dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno e ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Agrigento e Trieste. 
In sostanza, la Corte ha evitato di entrare nel merito della questione limitandosi  a rinviare i fascicoli ai rispettivi tribunali affinchè riformulino i loro dubbi di incostituzionalità della norma tenendo contro delle modifiche intervenute con la legge n. 94/2009 e, specificatamente, l’introduzione del nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.